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CIRCOLO
DIDATTICO PARTANNA MONDELLO
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Regolamento
del Consiglio di Circolo
e
della Giunta esecutiva |
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ART. I
- PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO - ELEZIONE DEL
PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE
E DELLA GIUNTA ESECUTIVA.
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Il consiglio di circolo
è così composto:
nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni è
costituito da 14 componenti, di cui:
6 rappresentanti del personale insegnante;
1 del personale non insegnante;
6 dei genitori degli alunni;
il direttore didattico o il preside.
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è
costituito da 19 componenti, di cui:
8 rappresentanti del personale insegnante;
2 rappresentanti del personale non insegnante;
8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
il direttore didattico o il preside.
Il C. di C. è
presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, Tra i rappresentanti dei genitori degli
alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima
votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dai
votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
Il C. di C. elegge
nel suo seno una giunta esecutiva, composta da un docente, da un
non docente e da due genitori. Della giunta fanno parte di diritto
il direttore didattico
che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo
ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche
funzioni di segretario della giunta stessa.
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con
l'orario delle lezioni.
Il C. di C. e
la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.
Coloro che nel corso del triennio
perdono i requisiti
per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei
non eletti nelle rispettive liste.
Le
funzioni di segretario del C. di C.
sono affidate dal Presidente ad un membro del consiglio
stesso.
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ART. II - ATTRIBUZIONI DEL
CONSIGLIO DI CIRCOLO.
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Il
Consiglio di Circolo:
delibera
il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine
all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il
funzionamento amministrativo e didattico del circolo o
dell'istituto.
ha
potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne
l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività
della scuola, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e
dei consigli di interclasse e di classe, e nei limiti delle
disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a)
adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che
dovrà, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento
della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali,
didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante
l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita
della medesima;
b)
acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature
tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli
audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali
di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c)
adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze
ambientali;
d)
criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con
particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle
libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di
istruzione;
e)
promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di
realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di
intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
f)
partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali,
sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
g)
forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali
che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto;
indica
i criteri generali relativi alla formazione delle classi,
all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività
scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento
organizzativo dei consigli di interclasse o di classe; esprime
parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del
circolo.
Sulle
materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una
relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico
provinciale.
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ART.
III - FUNZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICE- PRESIDENTE.
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Il
Presidente, eletto nei modi previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n¡
297 del 16/4/94:
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a)
rappresenta il Consiglio di Circolo in ogni circostanza;
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b)
convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Circolo
assicurandone il regolare svolgimento;
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c) fissa la data delle riunioni ed il rispettivo ordine
del giorno, inserendovi gli argomenti che egli stesso ritiene
necessari o, di volta in volta, utili in relazione alle
attribuzioni del Consiglio medesimo, ovvero gli argomenti proposti
dalla Giunta Esecutiva, da almeno tre consiglieri di Circolo, dal
Collegio dei Docenti, dai Consigli di Interclasse o di
Intersezione, dal Direttore Didattico, sia in questa specifica
veste sia in qualità di Presidente della Giunta Esecutiva;
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d) nomina un segretario che provvede alla stesura del
verbale. Gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del
Consiglio di Circolo, devono pervenire in Direzione almeno 24 ore
prima della riunione della Giunta Esecutiva. Il Presidente è
tenuto a mettere all'ordine del giorno della seduta immediatamente
successiva l'argomento o i temi che gli vengono segnalati per
iscritto da almeno tre membri del Consiglio di Circolo. Il Vice
Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento. In caso di assenza del Presidente e del Vice
Presidente, la riunione è presieduta dal Consigliere-genitore più
anziano di età.
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e)
risiede, per la carica, presso gli uffici della Direzione
Didattica ove è istituito apposito ufficio e ove viene recapitata
la corrispondenza inerente le funzioni.
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f) per
l'espletamento delle funzioni si avvale dell'area di supporto
OO.CC.
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ART.
IV - POTERI DEI CONSIGLIERI.
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Tutti i componenti del Consiglio di Circolo, per motivi riguardanti la
loro carica, possono accedere ai plessi scolastici del Circolo,
anche durante il normale orario di lezione, concordando tale
accesso con il capo di Istituto o con il responsabile del plesso.
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ART. V
- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO.
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Il Consiglio di Circolo è convocato dal Presidente di
sua iniziativa, oppure su richiesta della Giunta Esecutiva o di
quattro Consiglieri, nonché su richiesta motivata e sottoscritta
di almeno cento genitori. Nel caso pervenga
richiesta di convocazione da parte di uno degli organismi
suddetti, il Presidente fissa
il giorno della seduta del Consiglio che dovrà tenersi
entro sette giorni dalla data della richiesta. La convocazione
deve essere disposta con lettera-avviso diretta ai singoli
Consiglieri, da affiggersi anche all'albo di ogni plesso
scolastico del Circolo. Nella lettera-avviso devono essere
specificati gli argomenti che saranno trattati nella seduta; gli
argomenti non previsti dall'ordine del giorno non possono essere
esaminati ne discussi se alla
seduta non sono presenti tutti i componenti aventi diritto e se
questi non hanno espresso unanime parere favorevole.
La lettera di convocazione deve essere consegnata ai
consiglieri con un congruo preavviso, di massima non inferiore a 5
giorni dalla data della riunione. In casi di particolare urgenza,
il Presidente può convocare il Consiglio con il preavviso di solo
24 ore. Dall'avvenuta comunicazione ai Consiglieri e affissione
all'albo dei plessi fa testo il registro di protocollo della
Direzione Didattica.
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ART.
VI - PERIODICITA' DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO
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Il Consiglio di Circolo si riunisce mediamente una
volta al mese in orari compatibili con gli impegni di lavoro dei
Consiglieri.
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ART.
VII - VALIDITA' DELLE RIUNIONI
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La
riunione del Consiglio di Circolo è valida:
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a)
quando il Consiglio è stato convocato nei termini e secondo le
modalità previste dal precedente art. V;
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b) quando siano presenti almeno metà più uno dei
componenti in carica. Qualora il numero legale non venga raggiunto
o lo stesso venga meno nel corso della riunione, il Presidente
deve sciogliere la seduta, rinviando la discussione degli
argomenti all'ordine del giorno non ancora conclusi o non
affrontati, ad altra seduta da stabilire e comunque non oltre il
settimo giorno dalla data della seduta non valida o non conclusa.
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ART.
VIII - DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO
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Verificato il numero legale, il Presidente dichiara
aperta la seduta e dà inizio ai lavori con la lettura del verbale
della seduta precedente, per la sua approvazione. Ove ricorra il
caso, riferisce su argomenti che possano interessare i consiglieri
e passa quindi alla discussione degli argomenti iscritti
all'ordine del giorno. Si può invertire l'ordine degli argomenti
da discutere per sopravvenuti motivi di opportunità o di urgenza
con il consenso della maggioranza dei Consiglieri. Il Presidente
inoltre:
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-
dirige e modera la discussione;
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-
regola la durata degli interventi;
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- nega
la presentazione di ordini del giorno estranei alle attribuzioni
del Consiglio;
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-
mette in votazione le proposte sulle quali il Consiglio è
chiamato a deliberare;
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-
proclama il risultato delle votazioni;
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-
verifica la compilazione dei verbali delle sedute.
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La seduta viene sciolta, di regola, una volta esaurita
la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno; se la
seduta si protrae per più di tre ore, il Presidente può
aggiornare la seduta per l'esaurimento dell'ordine del giorno ad
altra data da fissarsi immediatamente in un giorno non oltre il
settimo; dell'aggiornamento della seduta sarà data comunicazione
ai Consiglieri assenti con l'indicazione degli argomenti da
discutere.
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ART.
IX - VALIDITA' DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO
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Le
deliberazioni del Consiglio di Circolo sono adottate a maggioranza
dei presenti. In caso di parità prevale
il
voto del Presidente. La votazione è segreta solo nel caso in cui
si faccia questione di persone.
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ART. X
- CONSULTAZIONE DI ESPERTI
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Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del
Consiglio di Circolo, a titolo consultivo e gratuito, esperti che
operino in modo continuativo nella scuola con compiti
medico-psico-pedagogici e di orientamento, i rappresentanti della
Regione, della Provincia, del Comune, dei loro organi di
decentramento, delle forze sociali operanti nel territorio, al
fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita ed il
funzionamento della scuola, che interessino anche la comunità
locale e le componenti sociali e sindacali operanti nella comunità
stessa.
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ART.
XI - BILANCIO
PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO
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Il
Consiglio di Circolo deve deliberare, entro il termine previsto,
il proprio bilancio preventivo, il quale dovrà tenere conto:
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a) dei
mezzi finanziari necessari al normale funzionamento amministrativo
e didattico del circolo;
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b) di
ogni altro mezzo finanziario che sia attinente all'efficienza
delle strutture e degli interventi didattici.
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Il
Consiglio di Circolo approva, entro il termine previsto dal
Decreto Ministeriale il conto consuntivo.
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ART.
XII - VERBALI DELLE RIUNIONI
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Di ogni seduta è redatto, dal segretario, il verbale che deve contenere
l'indicazione dell'oggetto, il succinto contenuto delle
dissertazioni e l'esito delle votazioni. Ogni componente del
Consiglio può chiedere la verbalizzazione del proprio intervento
e della propria espressione di voto allegando il testo
dell'intervento stesso. Il verbale deve essere sottoscritto dal
Presidente e dal segretario.
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ART.
XIII - PUBBLICITA' DELLE RIUNIONI
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Allo scopo di garantire la più ampia, consapevole e,
quindi, responsabile partecipazione alla gestione della scuola, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 42 D.Lgs. n° 297 del 16/4/94,
possono assistere alle riunioni gli elettori delle componenti
rappresentate nel Consiglio ed i componenti dei Consigli di
Circoscrizione. Viene lasciato al Presidente l'accertamento del
possesso dei suddetti requisiti. A coloro che assistono alla
seduta del Consiglio non è, però, riconosciuto il diritto di
intervento. Il Presidente può provvedere allo sgombero dell'aula,
può sospendere la seduta o può ordinare la sua prosecuzione in
forma non pubblica:
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a)
qualora si verifichino azioni di disturbo;
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b)
qualora, sia in presenza di azioni di disturbo, sia per la
delicatezza dell'argomento in discussione, lo richiedano due terzi
dei Consiglieri presenti.
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Le
sedute del Consiglio non
sono pubbliche:
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a)
quando il Consiglio, con deliberazione motivata, decide in tal
senso;
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b)
quando si discuta di questioni concernenti persone.
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ART.
XIV - PUBBLICITA' DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO
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La pubblicità delle delibere adottate dal Consiglio di
Circolo viene assicurata mediante affissione
negli albi delle scuole del Circolo stesso, delle copie
integrali debitamente sottoscritte ed autenticate dal segretario
del Consiglio di Circolo. L'affissione all'albo avviene entro il
termine massimo di sette giorni dalla relativa seduta del
Consiglio. La copia delle delibere deve rimanere esposta per un
periodo di almeno quindici giorni. I verbali e tutti gli atti
preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria del Circolo
e possono essere esibiti a chiunque abbia il titolo di elettore in
seno al Circolo. La copia delle delibere da affiggere all'albo è
consegnata al Direttore Didattico dal Segretario del Consiglio di
Circolo; il Direttore ne dispone l'affissione immediata all'albo
della Direzione Didattica e ne cura l'affissione agli albi dei
plessi dipendenti. Non sono soggette a pubblicità le delibere
concernenti singole persone, salva esplicita richiesta scritta
dell'interessato. I componenti il Consiglio di Circolo hanno il
diritto di acquisire in copia
le deliberazioni e di tutti gli
atti del Consiglio e della Giunta Esecutiva.
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ART.
XV - COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE ED ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI.
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Le Commissioni di studio e di lavoro possono essere
costituite ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno,
tenendo presenti tutte le componenti del Consiglio stesso,
possibilmente in proporzione alla loro rappresentanza. Ai lavori
della Commissione possono partecipare, a titolo gratuito, i
consulenti e gli esperti che la Commissione riterrà opportuno
sentire. Le Commissioni non hanno potere decisionale e svolgono i
compiti che sono loro affidati entro la data e secondo le
direttive e le condizioni fissate dal Consiglio al momento della
loro costituzione. Esse concludono i loro lavori relazionando
sulla attività svolta.
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ART.
XVI - ISTITUZIONE DEL COMITATO DEI GENITORI. - COMPITI E FUNZIONI.
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E'
istituito il "Comitato
dei Genitori" formato da tutti i rappresentanti di
classe e dai membri della componente genitori del Consiglio di
Circolo. Il Comitato dei Genitori è un organismo con funzione
consultiva.
Può
essere convocato quando gli argomenti posti
o da porre all'ordine del giorno del Consiglio di Circolo,
riguardino problematiche per le quali la componente genitori
ritenga utile acquisire, preventivamente, il parere delle
famiglie.
Il
Comitato dei genitori è convocato a cura dell'area supporto OO.CC.
dell'Ufficio del Circolo Didattico, dal Presidente del Consiglio
di Circolo su sua iniziativa o su richiesta sottoscritta da almeno
tre consiglieri di Circolo della componente genitori o su
richiesta motivata di almeno 12 Rappresentanti di Classe.
La
convocazione deve pervenire ai rappresentanti di classe almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza che deve
svolgersi entro sette giorni dalla formalizzazione della richiesta
al Presidente del Consiglio di Circolo.
Le
sedute si svolgono al di fuori dell'orario di lezione. La
presidenza viene assunta dal Presidente del Consiglio di Circolo
o, In caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente. In
caso di contemporanea assenza del Presidente e del vice, i
componenti il Consiglio di Circolo presenti alla seduta,
provvedono a designare il Presidente F.F.
Le
funzioni di Segretario verbalizzante, sono attribuite dal
Presidente a persona scelta tra gli intervenuti.
Della
seduta viene redatto un verbale in apposito libro dei verbali da
custodire nei locali della scuola, nell'Ufficio del Consiglio di
Circolo.
L'esito
della seduta non è vincolante per i componenti del Consiglio di
Circolo ma rappresenta esclusivamente un orientamento utile per le
decisioni da assumere.
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ART.
XVII - ATTRIBUZIONI E COMPITI
DELLA GIUNTA ESECUTIVA
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La
Giunta Esecutiva, fermo restando il diritto di iniziativa del
Consiglio di Circolo, svolge i compiti che sono ad essa attribuiti
dall'art. 10 comma 10 del D.Lgs. n. 297 del 16/4/94 e più
specificatamente:
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a)
predispone in tempo utile il bilancio preventivo e il conto
consuntivo;
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b)
prepara i lavori del Consiglio di Circolo compiendo i necessari
atti istruttori;
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c)
cura l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Circolo;
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d)
predispone, in tempo utile, la relazione annuale prevista
dall'art. 10 comma 9 del D.Lgs. n° 297 del 16/4/94, che il
Consiglio deve approvare ed inviare al Provveditore agli studi ed
al Consiglio scolastico provinciale.
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ART.
XVIII - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
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La Giunta Esecutiva è convocata dal Direttore
Didattico che la presiede, tutte le volte che questi lo ritiene
opportuno o su richiesta di due membri della Giunta stessa. La
convocazione deve essere comunicata ai membri almeno due giorni
prima della seduta. Le sedute della Giunta sono valide se sono
presenti almeno metà più uno dei membri. Le funzioni del
segretario della Giunta sono svolte dal capo dei servizi di
segreteria del Circolo.
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ART.
XIX - DECADENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DELLA GIUNTA
ESECUTIVA
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I membri eletti, che non intervengono senza
giustificazione motivata a tre sedute consecutive dell'organo di
cui fanno parte, decadono dalla carica. Le giustificazioni delle
assenze sono rimesse alla valutazione del Presidente dell'organo
di cui fanno parte. Verificandosi i presupposti per la
dichiarazione di assenza ingiustificata, il Presidente riferisce
al Consiglio il quale adotta le conseguenti delibere. Sono salvi
tutti gli altri motivi di decadenza previsti dalle disposizioni di
legge in vigore in materia.
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ART.
XX - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
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Il presente regolamento, per la cui approvazione si
richiede la maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio,
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione all'albo del Circolo. Eventuali osservazioni,
suggerimenti e proposte che perverranno dalle autorità
competenti, dagli organi collegiali della scuola dovranno essere
presi in considerazione dal Consiglio nel corso della prima seduta
successiva alla loro notifica. Le delibere di modifica delle norme
del presente regolamento devono essere approvate con la
maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio.
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